STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
LETTERATURA E DINTORNI

Grosseto, 25 marzo 2018
Il presente Statuto è stato registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto il 24 aprile 2018.

Art.1 (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione Culturale “LETTERATURA E DINTORNI”, con sede a Grosseto, in via Gino Bartali 14.

Il trasferimento della sede legale non comporta comunque la modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art.2 (Finalità)

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale. L’Associazione opera per fini socio-culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. Le finalità dell’Associazione sono quelle di valorizzare e sostenere la cultura, l’arte e l’istruzione nelle sue molteplici forme, di combattere gli stereotipi di genere, violenza e discriminazioni in particolare contro donne, bambini, disabili, di promuovere eventi e iniziative, collaborare con enti, associazioni e organizzazioni che abbiano analoghe finalità, attuando allo scopo ogni attività consentita dalla legge. I Membri dell’Associazione (i Soci come i Dirigenti) non agiscono a scopo di lucro o per interesse personale.

Art.3 (Soci)

Requisiti. Può diventare Socio dell’Associazione ogni persona fisica di qualsiasi età e nazionalità che ne condivida gli scopi e accetti il presente Statuto.

La domanda di ammissione all’Associazione deve avvenire su presentazione di almeno due Soci. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accoglimento della domanda medesima.

È istituito presso l’Associazione un Registro con l’elenco dei Soci costantemente aggiornato a cura del Segretario e verificato dal Tesoriere. Ciascuno dei Soci può prenderne liberamente visione.

Il trattamento dei dati forniti dai singoli Soci è demandato al Segretario e la loro divulgazione è autorizzata in via esclusiva al solo fine di attuare le finalità dell’Associazione. Il trattamento e la conservazione dei dati sensibili sono effettuati nel rispetto della normativa italiana sulla privacy, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di Protezione dei dati personali. È fatto divieto ai Soci di divulgare dati sensibili riguardanti i Soci dell’Associazione.

Classificazione dei Soci.

ORDINARIO: chi versa regolarmente la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo nei modi e nei tempi di seguito indicati.

BENEMERITO: chi, oltre alla quota ordinaria, eroga contribuzioni volontarie straordinarie, oppure persona alla quale vengano riconosciuti dal Consiglio Direttivo meriti particolari a favore dell’Associazione.

ONORARIO: persona a cui l’Associazione conferisce una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa o per prestigio personale.

Diritti e doveri dei Soci. I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione, di intervenire e votare in Assemblea, di eleggere gli organi sociali, di candidarsi ed essere eletti per ogni carica dell’Associazione.

Hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.

Il Socio deve essere in regola con il pagamento della Quota Associativa vitalizia stabilita in 100€ da versare contestualmente all’accettazione della domanda di iscrizione, oppure in 125€ rateizzate fino a un massimo di 5 anni. I Soci che rateizzano la Quota Associativa hanno il dovere di provvedere al versamento annuale entro il termine massimo del 30 aprile di ogni anno. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di variare l’importo della Quota Associativa in ogni momento previa comunicazione a tutti i Soci e senza che questo comporti la modifica statutaria.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

È data facoltà al Socio di recedere liberamente dall’Associazione comunicando per iscritto la sua volontà al Consiglio Direttivo. Al Socio che si dimette o che viene estromesso non spetta alcun rimborso delle quote sociali né su eventuali altri contributi eventualmente già versati.

Art. 4 (Finanziamento delle attività)

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell’Associazione provengono da:

  • Quote associative;
  • Erogazioni liberali dei Soci o di terzi;
  • Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, Società, Enti o Istituzioni pubbliche, persone fisiche, ecc.
  • Contributi dell’UE;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all’autofinanziamento per espletare gli scopi sociali, quali premi letterari, raccolte fondi e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
  • organizzazione di spettacoli ed eventi in genere;
  • organizzazione e gestione di mostre, congressi, seminari, corsi di formazione, giornate di studio in genere.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e devono essere utilizzati solo per il conseguimento degli scopi sociali. Eventuali eccedenze attive di bilancio verranno riportate a nuovo e utilizzate per iniziative già in corso o programmate.

Art.5 (Organi associativi)

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Presidente Onorario;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere (ruolo che può essere assunto dal Segretario);
  • il Responsabile della Comunicazione;
  • il Responsabile degli Eventi (ruolo che può essere assunto insieme alla Comunicazione).

Art.6 (Assemblea dei Soci)

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e comprende tutti i Soci.

Si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Consiglio Direttivo (Assemblea Ordinaria). Sono straordinarie le Assemblee convocate per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

Ogni anno deve essere indetta almeno un’Assemblea dei Soci dedicata alla gestione dell’Associazione (Assemblea Ordinaria).

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

È data facoltà ai Soci che non possono partecipare all’Assemblea di rilasciare una delega a un Socio presente per l’esercizio dei loro diritti in Assemblea. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun aderente.

È possibile partecipare all’Assemblea ed esprimere il proprio voto per via telematica. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, a meno di diversa decisione assunta dall’Assemblea stessa.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei Soci votanti (presenti in proprio, per delega o per via telematica).

Sono inoltre competenza dall’Assemblea:

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • la discussione e l’approvazione del Resoconto delle attività dell’Associazione relativi all’anno precedente;
  • l’elezione del Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione di modifiche dello Statuto.

Art.7 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione e in genere la sua ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di venti Soci. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

I Soci membri del Consiglio Direttivo devono aver versato la Quota Associativa per intero.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

È data facoltà ai membri del Consiglio che non possono partecipare di rilasciare una delega ad altro Consigliere o esprimere il loro parere e il voto per via telematica.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice-Presidente o dal Presidente Onorario. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente (o di chi lo sostituisce).

Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:

  • l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Presidente Onorario;
  • la nomina del Segretario, del Tesoriere e del Responsabile della Comunicazione e del Responsabile degli Eventi;
  • la nomina degli incarichi;
  • la verifica del Resoconto delle attività svolte dall’Associazione nel corso dell’anno precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
  • la predisposizione e la presentazione all’Assemblea del Rendiconto consuntivo e preventivo;
  • la determinazione e la formazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
  • la determinazione delle quote annuali o della quota vitalizia di partecipazione all’Associazione.

Art.8 (Presidente)

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell’Associazione ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell’Associazione davanti a terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ne prepara l’Ordine del Giorno e la presiede.

Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente o dal Presidente Onorario.

Art. 9 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione davanti a terzi in sostituzione del Presidente. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci quando il Presidente è indisponibile; in questo caso ne prepara l’Ordine del Giorno e la presiede. In caso di assenza o impedimento può essere sostituito dal Presidente Onorario.

Art. 10 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario è designato dal Consiglio Direttivo e riveste la carica a titolo puramente onorifico.

Art.11 (Segretario)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e risponde ad esso dell’esercizio delle funzioni assegnategli, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario si occupa delle comunicazioni ai Soci e ne mantiene aggiornato il registro;

redige i verbali di seduta delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; si occupa di richieste di patrocinio e delle comunicazioni a Enti e Istituzioni.

Art.12 (Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e risponde ad esso dell’esercizio delle funzioni assegnategli, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la responsabilità complessiva per le operazioni giornaliere che riguardano la gestione economica dell’Associazione, in particolare tiene la contabilità e prepara il Resoconto annuale.

Art.13 (Responsabili della Comunicazione e degli Eventi)

Il Responsabile della Comunicazione e il Responsabile degli Eventi vengono nominati dal Consiglio Direttivo e rispondono ad esso dell’esercizio delle funzioni assegnate, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Responsabile della Comunicazione ha la responsabilità complessiva dell’informazione e della promozione delle attività dell’Associazione attraverso strumenti quali website, social media, ufficio-stampa.

Il Responsabile degli Eventi organizza le attività dell’Associazione e dirige le manifestazioni più complesse. Collaborano con il Presidente e il Segretario nelle relazioni dell’Associazione col pubblico, fornitori, sponsor, ecc.

Art.14 (Gratuità delle cariche)

La partecipazione a tutte le cariche e la collaborazione nello svolgimento delle attività dell’Associazione non dà diritto ad alcun tipo di retribuzione.

Art.15 (Esercizio economico-finanziario)

L’esercizio economico finanziario dell’Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere predispone il Rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo per la verifica preliminare e successivamente all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile.

Art.16 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata dal Presidente oppure a maggioranza qualificata. Il patrimonio dell’Associazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento sarà devoluto per opere di beneficenza.

Art.17 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le leggi italiane che regolano tale materia.

Art.18 (Norma transitoria)

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.